Gentile Pantarei,
la clausola contrattuale che equipara il diritto di recesso all'obbligo dell'integrale pagamento è clausola legittima se viene sottoscritta espressamente con doppia firma ai sensi degli artt. 1341 e seguenti del codice civile.
L'unica eccezione possibile è quella che si tratti di lesione ultra dimidia o di risoluzione per eccessiva onerosità.
Per poter seriamente opporre la eccessiva onerosità occorrerebbe però poter dimostrare uno stato di particolare difficoltà non sopravvenuto ma esistente al momento della firma ed inoltre un giudizio per impugnare la clausola costerebbe più dell'abbonamento stesso.
Probabilmente la soluzione migliore è proprio quella di richiedere il congelamento dei versamenti e postoporli ad epoca in cui le sue finanze andranno meglio.