Buonasera a tutti,
ero titolare di un bar che ho venduto nel 2007 ad una società denominata rolly 2, all'interno dell'atto vendita la parte riguardante il contratto di affitto veniva cosi esposta:
In relazione al disposto dell'art. 36 della Legge
27.7.1978 n. 392, la parte venditrice cede alla parte acquirente,
che accetta, il contratto di locazione relativo ai locali
ubicati in ++++++++++++++++++++, nei quali si
svolge l'attivita' dell'impresa.
La parte alienante dara' comunicazione della cessione del
contratto di locazione al proprietario per mezzo di raccomandata
R.R. per gli effetti di cui all'art. 36 della citata
Legge 392, al riguardo riconoscendo le parti:
- che sino a che la proprieta' non la avra' liberata, la parte
venditrice restera' responsabile nei confronti della proprieta'
per le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione;
- che le indennita' per la perdita dell'avviamento previste
dall'art. 34 della Legge 392/78 saranno liquidate a favore di
chi risultera' conduttore al momento della cessazione definitiva
della locazione;
- che per effetto della cessione del contratto di locazione
il diritto di prelazione previsto dagli artt. 38 e 40 della
Legge 392/78 competera' alla parte acquirente.
dopo circa un paio di anni di attività, senza aver saldato completamente il debito, la società rolly 2 cedeva a sua volta il bar ad un'altro acquirente, il tutto col mio benestare.
Detto questo l'ultimo acquirente, che per facilità di scrittura chiamerò Franco non ha provveduto a saldare totalmente i canoni d'affitto per una cifra che ammonta a circa 4000,00€
vorrei sapere sono obbligato in solido nei confroni del proprietario per conto di Franco?
rolly 2 è completamente estranea?
il contratto d'affito dice chiaramente che il canone va versato obbligatoriamente entro 20 giorni dalla scadenza del trimestre, se un trimestre ammonta a 2400,00€ è negligenza del proprietario continuare a far aumentare il debito ?
quindi il debito è al massimo di 2400,00€??!
AIUTO!!
sono veramente infastidito dalla cosa non voglio per nessuna ragione al mondo pagare un debito non da me creato!!
so che è un po complicata come situazione, sono disponibilissimo per ogni chiarimento
Poiché la cessione della attività comporta l'accettazione obbligatoria da parte del proprietario delle mura alla voltura del contratto di affitto al nuovo acquirente, non vi è responsabilità del cedente per la morosità del nuovo titolare.
Lei comunque ha commesso un errore quando ha autorizzato il trasferimento dal primo al secondo gestore, pur senza essere stato saldato di quanto pattuito.
La seconda questione che pone è se vi sia responsabilità del creditore per non aver richiesto le quote di canoni scadute e se quindi, vi sia prescrizione per quelle non richieste: esiste un istituto chiamato mora credendi per il quale il creditore è costituito in mora per il proprio ritardo.
Tuttavia non è questa l'ipotesi: sono dovuti tutti i canoni non pagati ed in particolar modo è onere del conduttore pagarli alla scadenza e comunicare tempestivamente la mutazione del soggetto tenuto all'erogazione.
Amedeo Di Segni
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